COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 1° APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 100 del Sig. COSTANZO Antonio (soc. Audace Decollatura) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°42 del 23.01.2008 (Squalifica fino al 31.01.2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 1° APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 100 del Sig. COSTANZO Antonio (soc. Audace Decollatura) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°42 del 23.01.2008 (Squalifica fino al 31.01.2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti il ricorrente, il direttore di gara e il Presidente della società Audace Decollatura; RILEVATO che dall’interrogatorio reso dal direttore di gara è emerso in modo chiaro ed inequivocabile, che il ricorrente Sig. Costanzo Antonio non è la persona che al termine della gara Platania – Audace Decollatura ebbe ad aggredirlo con un pugno in faccia e schiaffi; Peraltro, il direttore di gara, durante la sua audizione ha prodotto un file fotografico, scattato a fine gara dal padre dello stesso, dove si raffigurano l’aggressore in compagnia del ricorrente, nonché del presidente della società Audace Decollatura; La Commissione in data odierna ha sottoposto all’esame del ricorrente nonché del presidente della società Audace Decollatura la foto prodotta dal direttore di gara, ma questi non sono stati in grado di riconoscere l’aggressore, nonostante lo stesso sia raffigurato in loro compagnia con atteggiamento amichevole; P.Q.M. In accoglimento del ricorso proposto dal Sig. Costanzo Antonio, revoca la sanzione della squalifica fino al 31.01.2012 inflitta dal Giudice Sportivo allo stesso, disponendo la restituzione della tassa reclamo. Rimette il fascicolo al Giudice Sportivo per il riesame alla luce di quanto accertato (ai sensi dell’’art. 14 del C.G.S.), nonché dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l’accertamento dell’autore dell’aggressione a danno del direttore di gara.
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