COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 1° APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 146 della società CALCIO CITTADELLA BONIFATI avverso la regolarità della gara Calcio Cittadella Bonifati – Football 3000 Pianopoli del 23.02.2008 Campionato Giovanissimi Regionali per presunta posizione irregolare del calciatore FABIO Matteo (Trasmesso dal G.S. per competenza).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 1° APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 146 della società CALCIO CITTADELLA BONIFATI avverso la regolarità della gara Calcio Cittadella Bonifati – Football 3000 Pianopoli del 23.02.2008 Campionato Giovanissimi Regionali per presunta posizione irregolare del calciatore FABIO Matteo (Trasmesso dal G.S. per competenza). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni; sentito il direttore di gara a “chiarimenti”; RILEVATO Che l’arbitro ha confermato, dall’esame della copia del tesserino FIGC allegato agli atti del procedimento, che il calciatore indicato in distinta con il n.° 10 e partecipante alla gara corrisponde a Fabio Matteo nato il 21.06.1993; che, pertanto, il reclamo è infondato; P.Q.M. La Commissione delibera : omologare il risultato della gara acquisito in campo Calcio Cittadella Bonifati – Football 3000 Pianopoli : 1 – 2; rigettare il ricorso e incamerarsi la relativa tassa.
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