COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 1° APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 161 della società U.S. ANDREOLESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°53 del 12.03.2008 (Ammenda di € 100,00 e DIFFIDA, squalifica allenatore RITORTO Domenico fino al 31.03.2008, squalifica calciatore COSENTINO Cristian fino al 23.03.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 1° APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 161 della società U.S. ANDREOLESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°53 del 12.03.2008 (Ammenda di € 100,00 e DIFFIDA, squalifica allenatore RITORTO Domenico fino al 31.03.2008, squalifica calciatore COSENTINO Cristian fino al 23.03.2009). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; ritenuto che dal rapporto arbitrale e del commissario di campo risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Cosentino Cristian si è reso responsabile di comportamento offensivo e minaccioso verso il direttore di gara che veniva, peraltro, colpito con uno schiaffo al viso; che l’allenatore Ritorto Domenico ha tenuto, a fine gara, un comportamento offensivo verso l’arbitro; che i sostenitori della reclamante si sono resi responsabili di comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro ed a fine gara si sono introdotti negli spogliatoi tentando di forzare la porta di ingresso non riuscendo nel loro intento solo per l’intenvento della forza pubblica; ritenuto che la sanzione inflitta a carcico dell’allenatore Ritorto non è impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera b) del C.G.S.; condiderate congrue ed adeguate le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Cosentino Cristian e della società a titolo di responsabilità oggettiva; P.Q.M. Dichiara il reclamo inammissibile nella parte in cui si impugna la squalifica dell’allenatore RITORTO Domenico; Rigetta nel resto il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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