COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 1° APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 163 del Sig. MARUCA Eugenio (soc. Pro Martelletto) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°58 del 19.03.2008 (Squalifica fino al 31.03.2009).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 1° APRILE 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 163 del Sig. MARUCA Eugenio (soc. Pro Martelletto)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n°58 del 19.03.2008 (Squalifica fino al 31.03.2009).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il Sig. Maruca Eugenio, capitano della Pro Martelletto, reclamante;
RILEVATO
Che il ricorrente ha individuato nei calciatori Quinzi Patrick Claudio e Aiello Antonio responsabili dell’aggressione;
che, pertanto, la squalifica comminata nei confronti del Maruca Eugenio, quale capitano della Pro Martelletto, per gli atti di violenza
commessi da calciatori non identificati, deve essere revocata;
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo, revoca la sanzione della squalifica inflitta al calciatore MARUCA Eugenio;
Rimette gli atti al Giudice di prima istanza per la determinazione delle sanzioni a carico dei calciatori AIELLO Antonio e QUINZI
Patrick Claudio;
dispone, infine, restituirsi la tassa versata.
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