COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 1° APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 164 della società U.S. PETRONA’ avverso la regolarità della gara Petronà – Mater Domini del 04.03.2008 Campionato Giovanissimi Provinciali (Delegazione di Catanzaro) per presunta posizione irregolare dei calciatori BERTUCCI Sandy e DARDANO Manuele (Trasmesso dal G.S. per competenza).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 1° APRILE 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 164 della società U.S. PETRONA’
avverso la regolarità della gara Petronà – Mater Domini del 04.03.2008 Campionato Giovanissimi Provinciali (Delegazione
di Catanzaro) per presunta posizione irregolare dei calciatori BERTUCCI Sandy e DARDANO Manuele (Trasmesso dal G.S.
per competenza).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVATO
Che alla gara in oggetto ha nno preso parte il calciatore Bertucci Sandy(28.04.1992) che non aveva titolo a partecipare poiché di età
superiore a quella consentita per il campionato Giovanissimi (1993 – 1994 / 12 anni compiuti);
che nella distina di gara della società Pol. Mater Domini veniva inserito con il falso nome di Dardano Manuele altro calciatore, non
identificato, che prendeva parte alla gara;
che il fatto assume perticolare gravità tenendo conto della qualifica revistita e della natura del campionato;
P.Q.M.
In accoglimento del rclamo, irroga alla società POL. MATER DOMINI la punzione sportiva della perdita della gara (Petronà – Mater
Domini del 04.03.2008) con il punteggio di 0 – 3;
irroga al dirigente Sig. MARINO Giuseppe (assistente Arbitrale) e Sig. LOTITO Nicola (dirigente accompagnatore e allenatore)
l’inibizione di anni UNO e quindi fino al 31 MARZO 2009, irroga alla società POL. MATER DOMINI l’ammenda di € 200,00;
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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