COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 1° APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 165 della società A.S.D. NUOVA PANNACONI avverso la regolarità della gara Nuova Pannaconi – Comerconi (3 – 3) del 09.03.2008 Campionato TERZA Categoria (Delegazione di Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare dei calciatori CORSARO Antonio, VECCHIO Francesco, RASCAGLIA Filippo Giovanni e LEBRINO Giovanni Maria.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 1° APRILE 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 165 della società A.S.D. NUOVA PANNACONI
avverso la regolarità della gara Nuova Pannaconi – Comerconi (3 – 3) del 09.03.2008 Campionato TERZA Categoria
(Delegazione di Vibo Valentia) per presunta posizione irregolare dei calciatori CORSARO Antonio, VECCHIO Francesco,
RASCAGLIA Filippo Giovanni e LEBRINO Giovanni Maria.
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVATO
che la Società A.C. Comerconi ha utilizzato nella gara in oggetto i calciatori indicati in epigrafe, ed in particolare che, Corsaro
Antonio, Vecchio Francesco e Rascaglia Filippo Giovanni, risultano regolarmente tesserati con la società Comerconi, mentre
LEBRINO Giovanni Maria, nato il 27/3/1984, risulta tesserato dal 3.11.2006 con la società D.M. Dolciaria Monardo Soriano di
Soriano Calabro, e non aveva quindi titolo a partecipare alla gara;
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo, irroga alla società A.C. COMERCONI la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto con il
punteggio di 0 – 3;
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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