COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 1° APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 167 del Sig. GRECO Francesco (soc. ASD Malito) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n°34 del 12.03.2008 (Squalifica per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 1° APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 167 del Sig. GRECO Francesco (soc. ASD Malito) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n°34 del 12.03.2008 (Squalifica per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il delegato del ricorrente; ritenuto che da una specifica ed attente lettura degli atti risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore Greco Francesco ed in particolare che va tenuto conto delle circostanze in cui si è verificato il comportamento del ricorrente; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore GRECO Francesco a TRE giornate; dispone, infine, restituirsi la tassa versata.
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