COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 1° APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 168 della società A.C. BENESTARE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°39 del 19.03.2008 (Squalifica calciatore MARTA Roberto per TRE giornate, squalifica calciatore NASTASI Salvatore per DUE giornate).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 1° APRILE 2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 168 della società A.C. BENESTARE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al
Comunicato Ufficiale n°39 del 19.03.2008 (Squalifica calciatore MARTA Roberto per TRE giornate, squalifica calciatore
NASTASI Salvatore per DUE giornate).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che il reclamo avverso la squalifica del calciatore NASTASI Salvatore per DUE giornate è inammissibile poiché in violazione
dell’art. 45, comma 3, lettera a) del C.G.S. (non sono impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara);
ritenuto che la sanzione inflitta al calciatore Marta Roberto per aver colpito con azione di gioco lontana con un violento calcio alle
gambe un calciatore avversario, appare congrua;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica del calciatore NASTASI Salvatore;
rigetta il reclamo contro la squalifica del calciatore MARTA Roberto;
dispone, infine, incamerarsi la tassa.
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