COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 3 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CICCIANO – GARA CICCIANO / REAL BUCCIANO DEL 13.01.2008 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 3 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CICCIANO – GARA CICCIANO / REAL BUCCIANO DEL 13.01.2008 – PROMOZIONE La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 17 gennaio 2008, pag. 1393, rileva che lo stesso è meritevole di parziale accoglimento. Dalla dichiarazione resa dal Commissario di campo, ritualmente convocato da questa Commissione, è risultato che solo temporaneamente ed a causa di un forte acquazzone i sostenitori della società Cicciano, che erano rimasti fuori della recinzione del campo, si ricoverarono all’interno dello stadio, al fine di ripararsi dall’improvvisa, forte pioggia. È risultato, in ogni caso, che la gara si è svolta regolarmente e senza interferenze, che abbiano potuto incidere sulla regolarità della gara. Tuttavia, non può non tenersi conto della circostanza che i sostenitori abbiano, per trovare riparo all’interno dello stadio, scavalcato indebitamente il muro di recinzione. P.Q.M. DELIBERA in riforma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, di accogliere il reclamo della società Cicciano, riducendo ad euro 120,00 l’ammenda a carico della società medesima; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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