COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 3 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL FRASSO – GARA REAL FRASSO / CLUB AMICI LUZZANO DEL 10.02.2008 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 3 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL FRASSO – GARA REAL FRASSO / CLUB AMICI LUZZANO DEL 10.02.2008 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 70 del 14 febbraio 2008, pag. 1806, sentita la società, che aveva fatta regolare richiesta di audizione, rileva che il reclamo medesimo è infondato. Invero, i fatti avvenuti sono stati descritti chiaramente dal direttore di gara nel referto e la sanzione, inflitta al calciatore Castaniere Nicola, appare congrua ed adeguata alla sua effettiva gravità portata. Deve precisarsi che il Castaniere, dopo essere stato espulso per aver sputato contro un avversario, ha anche assunto un comportamento riprovevole, nell’abbandonare il terreno di gioco; P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Frasso; di confermare la sanzione a carico del calciatore Castaniere Nicola; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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