COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 3 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CALCIO RIOP – GARA CITTÀ DI TORRE DEL GRECO / CALCIO RIOP DEL 3.03.2008 – ATTIVITÀ MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 3 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO CALCIO RIOP – GARA CITTÀ DI TORRE DEL GRECO / CALCIO RIOP DEL 3.03.2008 – ATTIVITÀ MISTA La C.D.T. , letto il reclamo della società Calcio Riop, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché verificata la certificazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva, in ordine alla posizione, agli effetti del tesseramento, dei calciatori (che la società reclamante assume abbiano partecipato alla gara in posizione irregolare), che è emersa la posizione irregolare del calciatore Gaudino Giancarlo, nato il 2.06.1990, come di seguito specificato: in data 2.10.2007 è pervenuta, all’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, una raccomandata datata 20.09.2007, della società Città di Torre del Greco, contenente la lista di trasferimento n. 169562 del calciatore Gaudino Giancarlo, che dalla società Real Atletico Savoia era stato trasferito alla nominata società Città di Torre del Greco; che in data 24.10.2007 veniva comunicato, dall’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, alla società Città di Torre del Greco, che la predetta lista di trasferimento non poteva essere registrata a suo favore, in quanto pervenuta oltre il termine di cui al C.U. n. 1 del 2.07.2007 (ovvero, oltre il decimo giorno successivo all’ultimo del secondo periodo dei trasferimenti). Di conseguenza, il calciatore Gaudino Giancarlo ha partecipato alla gara in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. Viceversa, i calciatori Lombardo Angelo, nato il 14.07.1990; Iacomino Luigi, nato il 19.04.1989; Esposito Pasquale, nato il 7.11.1989, risultano regolarmente tesserati a favore della società Città di Torre del Greco, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Calcio Riop, di infliggere a carico della società Città di Torre del Greco, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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