COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 3 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.ANASTASIA – GARA REAL BOSCHESE / S.ANASTASIA DELL’11.02.2008 – ATTIVITÀ MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 3 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.ANASTASIA – GARA REAL BOSCHESE / S.ANASTASIA DELL’11.02.2008 – ATTIVITÀ MISTA La C.D.T., visti gi atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, alla gara in epigrafe ha partecipato, a favore della società Real Boschese, il calciatore Mainardi Giovanni, nato il 9.05.1989, che ne aveva titolo, in quanto, da accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramento e la segreteria del C.R. Campania è risultato quanto segue: la società ha due calciatori tesserati di nome Mainardi Giovanni, uno nato il 4.03.1989 e l’altro nato il 9.05.1989; a carico del calciatore Mainardi Giovanni, nato il 4.03.1989, risultano due ammonizioni, di cui alle gare del 26.11.2007 e del 2.02.2008. Viceversa, il calciatore Mainardi Giovanni, nato il 9.5.1989 (oggetto del reclamo), risulta gravato da tre ammonizioni, notificategli nelle gare del 7.10.2007, del 22.10.2007 e del 14.01.2008, mentre nella gara del 27.01.2008 egli veniva espulso dal campo per somma di ammonizioni e squalificato per una giornata di gara, come dal C.U. n. 65 del 31.01.2008 (squalifica regolarmente scontata in occasione della gara successiva, del 2.02.2008). Nella medesima gara del 2.02.2008 veniva ammonito l’altro calciatore Mainardi Giovanni, nato il 4.3.1989. Sul punto, non sussiste possibilità di confusione, in quanto alla gara innanzi nominata ha partecipato esclusivamente, dei due Mainardi Giovanni, quello natio il 4.03.1989. Di conseguenza, il calciatore Mainardi Giovanni, nato il 9.05.1989, aveva titolo per prendere legittimamente parte alla gara dell’11.02.2008. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società S.Anastasia; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo (non versata), in ragione dell’obiettiva situazione di confusione tra i due calciatori Mainardi Giovanni, determinata da specifica, diretta responsabilità della società Real Boschese; a causa della quale questa C.D.T. infligge alla società Real Boschese medesima l’ammenda di euro 100,00; di trasmettere copia della presente delibera al Giudice Sportivo, per la rettifica delle ammonizioni a carico dei calciatori Mainardi Giovanni, nato il 4.03.1989 e Mainardi Giovanni, nato il 9.05.1989, con la relativa pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.
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