COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 3 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL BONITO – GARA MARTIRI CALCIO / REAL BONITO DEL 6.01.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 83 del 3 aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO REAL BONITO – GARA MARTIRI CALCIO / REAL BONITO DEL 6.01.2008 – 3^ CAT. –
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è inammissibile. Invero, il reclamo è
stato inoltrato, a mezzo raccomandata postale, in data 17.01.2008 e, dunque, oltre il termine (di sette giorni
successivi alla data di disputa della gara de qua), di cui all’art. 46 comma 3, del Codice di Giustizia
Sportiva. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Real Bonito; dispone l’addebito della
tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
Share the post "COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 3 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL BONITO – GARA MARTIRI CALCIO / REAL BONITO DEL 6.01.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO"