COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 3 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL BONITO – GARA MARTIRI CALCIO / REAL BONITO DEL 6.01.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 3 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO REAL BONITO – GARA MARTIRI CALCIO / REAL BONITO DEL 6.01.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è inammissibile. Invero, il reclamo è stato inoltrato, a mezzo raccomandata postale, in data 17.01.2008 e, dunque, oltre il termine (di sette giorni successivi alla data di disputa della gara de qua), di cui all’art. 46 comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Real Bonito; dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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