COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 3 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ATLETICO BANZANO – GARA MAS AVELLINO / ATL.BANZANO DEL 6.01.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 83 del 3 aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO ATLETICO BANZANO – GARA MAS AVELLINO / ATL.BANZANO DEL 6.01.2008 – 3^ CAT.
– DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO
La C.D.T., letto il reclamo della società Atletico Banzano, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché
verificata la certificazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva, in ordine alla posizione, agli
effetti del tesseramento, dei calciatori (che la società reclamante assume abbiano partecipato alla gara in
posizione irregolare) che è emersa la posizione irregolare dei calciatori La Porta Agostino, nato il
10.07.1990 (svincolato dalla società U.S. Avellino S.p.a. e non ritesseratosi a suo favore), Meccanico
Renato, nato il 9.05.1974 (svincolato dalla società Falchi Rossi e non ritesserato), Pecoraro Salvatore, nato
il 3.08.1969 (svincolato dalla società Contrada Forino e non ritesserato), Cucciniello Andrea, nato il
22.07.1983 (svincolato dalla società Sporting Atripalda e non ritesserato), Alvino Maurizio (nato il
10.09.1972, non tesserato). Di conseguenza, essi hanno partecipato alla gara in posizione irregolare agli
effetti del tesseramento. Viceversa, i calciatori Perillo Domenico, nato il 31.03.1959, e De Vinco Roberto,
nato l’11.11.1988, risultano regolarmente tesserati, a favore della società MAS Avellino, da data
antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo proposto dalla società Atletico Banzano; di infliggere a carico della società
Mas Avellino, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa
reclamo, non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 3 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ATLETICO BANZANO – GARA MAS AVELLINO / ATL.BANZANO DEL 6.01.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO"