COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 3 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ATLETICO BANZANO – GARA MAS AVELLINO / ATL.BANZANO DEL 6.01.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 3 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ATLETICO BANZANO – GARA MAS AVELLINO / ATL.BANZANO DEL 6.01.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO La C.D.T., letto il reclamo della società Atletico Banzano, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché verificata la certificazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva, in ordine alla posizione, agli effetti del tesseramento, dei calciatori (che la società reclamante assume abbiano partecipato alla gara in posizione irregolare) che è emersa la posizione irregolare dei calciatori La Porta Agostino, nato il 10.07.1990 (svincolato dalla società U.S. Avellino S.p.a. e non ritesseratosi a suo favore), Meccanico Renato, nato il 9.05.1974 (svincolato dalla società Falchi Rossi e non ritesserato), Pecoraro Salvatore, nato il 3.08.1969 (svincolato dalla società Contrada Forino e non ritesserato), Cucciniello Andrea, nato il 22.07.1983 (svincolato dalla società Sporting Atripalda e non ritesserato), Alvino Maurizio (nato il 10.09.1972, non tesserato). Di conseguenza, essi hanno partecipato alla gara in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. Viceversa, i calciatori Perillo Domenico, nato il 31.03.1959, e De Vinco Roberto, nato l’11.11.1988, risultano regolarmente tesserati, a favore della società MAS Avellino, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo proposto dalla società Atletico Banzano; di infliggere a carico della società Mas Avellino, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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