COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 3 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ALBA NOCERINA – GARA REAL CORBARA / ALBA NOCERINA DEL 2.03.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 3 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO ALBA NOCERINA – GARA REAL CORBARA / ALBA NOCERINA DEL 2.03.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, ne rileva l’infondatezza, atteso che non sussiste la lamentata, presunta posizione irregolare del calciatore Padovano Domenico, nato il 3.10.1987, della società Real Corbara. In particolare, è emerso quanto di seguito specificato: il calciatore Padovano Domenico (allora tesserato per la società Atletico Irno), veniva svincolato il 13.07.2007 e, successivamente, tesserato con la società Victoria Real Bagnese, in data 4.09.2007, per essere di nuovo svincolato in data 17.12.2007, infine veniva tesserato per la società Real Corbara in data 27.12.2007. La società Real Corbara, quindi, non ha violato nessuna norma relativa al tesseramento del calciatore in parola. Difatti, l’art. 107 delle N.O.I.F specifica che l’inclusione in lista di svincolo di un calciatore, se tesserato, può avvenire entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre di ogni stagione sportiva. Inoltre, essa è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Pertanto, il calciatore Padovano poteva essere svincolato e tesserato a favore della società Real Corbara. Di conseguenza, egli aveva titolo per prendere legittimamente parte alla gara in esame. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società Alba Nocerina; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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