COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 83 del 3 aprile 2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO LUSTRA – GARA LUSTRA / MONTECORICE DEL 27.01.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 83 del 3 aprile 2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO LUSTRA – GARA LUSTRA / MONTECORICE DEL 27.01.2008 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO.
La C.D.T., letto il reclamo della società Lustra, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, nonché verificata la
certificazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, rileva che è emersa la posizione irregolare del
calciatore Hyka Ilirjan, nato il 2.06.1983, che non risulta tesserato. Di conseguenza, ha partecipato alla gara
in posizione irregolare agli effetti del tesseramento. Viceversa, i calciatori Meola Rino, nato il 24.02.1976, e
Margarucci Giampiero, nato il 24.06.1982, risultano regolarmente tesserati, da data antecedente il giorno di
disputa della gara, per la società Montecorice. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo proposto dalla società Lustra; di infliggere a carico della società
Montecorice, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa,
non versata.
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