COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 02/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI PROMOZIONE 178 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.MEDICINA CALCIO avverso squalifica per 3 giornate calc.FANTI FABIO e LUGARO ALESSANDRO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 37 del 19.3.2008 gara MEDICINA – XII MORELLI del 16.3.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 02/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI PROMOZIONE 178 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.MEDICINA CALCIO avverso squalifica per 3 giornate calc.FANTI FABIO e LUGARO ALESSANDRO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 37 del 19.3.2008 gara MEDICINA – XII MORELLI del 16.3.2008 L’A.S.MEDICINA CALCIO ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti : 1) negando che, al termine della gara, per il calc.LUGARO “ricorrano insulti all’indirizzo dell’arbitro o gestualità ironiche nei confronti del medesimo”, adducendo la testimonianza dell’allenatore della squadra avversaria, come da allegata dichiarazione; 2) contestando la sussistenza di offese, minacce e gesti ironici a carico del calc.FANTI. Vero è che il giocatore, a fine gara, rifiutava la stretta di mano all’arbitro “espressione di verosimile dissenso, forse definibile irriguardosa, che comunque non giustifica l’equiparazione a gesti ironici ed offese e, men che mai alle minacce”. Chiede la riforma del giudizio di primo grado. La Commissione, - premesso che non viene presa in esame la dichiarazione dell’allenatore della Pol.XII Morelli in quanto non ricompresa fra i mezzi di prova e formalità procedurali di cui all’art.35 del C.G.S.; - dato atto che la l’A.S.MEDICINA, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata tempestivamente invitata, non si è presentata all’odierno dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - considerato che dal dettagliato referto di gara si rileva che : 1) il calc.LUGARO, al termine della gara, avvicinatosi all’arbitro, gli rivolgeva frasi offensive , applaudendolo ironicamente; 2) al termine della gara il calc.FANTI FABIO, avvicinatosi ad un assistente, applaudendolo ironicamente, gli rivolgeva frasi di protesta ed offensive, da riportare anche al direttore di gara, , d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate dei calc. FANTI FABIO e LUGARO ALESSANDRO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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