COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 02/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 181 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.QUARESIMO avverso squalifica per 3 giornate calc. CASELLI ALEX delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 33 del 12.3.2008 gara FELLEGARA – QUARESIMO del 9.3.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 02/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 181 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.QUARESIMO avverso squalifica per 3 giornate calc. CASELLI ALEX delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 33 del 12.3.2008 gara FELLEGARA – QUARESIMO del 9.3.2008 L’A.S.QUARESIMO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento ritenendo che il calc.CASELLI sia stato espulso per proteste e non per aver offeso l’arbitro, anche se, effettivamente, abbia continuato a protestare anche allontanandosi dal campo, ma sempre non offendendo il direttore di gara. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc.CASELLI, espulso per avergli rivolto una frase offensiva, lasciando il terreno reiterava le estenazioni, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate dei calc. CASELLI ALEX. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it