COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 02/04/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Prov.Allievi 187 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SANTARCANGELO avverso rimborso danni autovettura arbitro delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 33 del 6.3.2008 gara SANTARCANGELO – DEL CONCA del 2.3.2008
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°39 del 02/04/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Prov.Allievi
187 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SANTARCANGELO
avverso rimborso danni autovettura arbitro
delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 33 del 6.3.2008
gara SANTARCANGELO – DEL CONCA del 2.3.2008
Il reclamo dell’A.S.SANTARCANGELO - che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata
tempestivamente invitata, ma che non si è presentata all’odierno dibattimento - non può essere preso in esame vertendo
non su un provvedimento disciplinare, ma su una disposizione amministrativa per la quale non è prevista l’impugnazione.
La Commissione, pertanto, dichiara inammissibile il ricorso dell’A.S.SANTARCANGELO e dispone per l'addebito
della tassa, non versata.
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