COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 128 del 28/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ GERANO E DEL SUO PRESIDENTE SIG. DE LELLIS ORAZIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02.07.2007, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES O, IN ALTERNATIVA, AL CAMPIONATO ALLIEVI O GIOVANISSIMI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 128 del 28/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ GERANO E DEL SUO PRESIDENTE SIG. DE LELLIS ORAZIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02.07.2007, PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES O, IN ALTERNATIVA, AL CAMPIONATO ALLIEVI O GIOVANISSIMI Il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società Gerano e del suo Presidente sig. De Lellis Orazio per la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in virtù di quanto stabilito dal Comitato Regionale Lazio con Comunicato Ufficiale n. 1 del 27.07.2007 punto 3 C (lett. F). Le motivazioni sono riportate nella lettera di deferimento. Il Presidente di questa Commissione fissava alla data del 07.02.2008 la riunione per la discussione e la decisione del deferimento stesso, comunicando alle parti la loro facoltà di presentare deduzioni a difesa e chiedere di essere ascoltate. Alla predetta data è comparso per la Società il suo Presidente il quale si riporta alle controdeduzioni depositate in data 04.02.08 e produceva ulteriore documentazione (attestazione del Sindaco di Gerano in cui venivano indicate le nascite sia maschili che femminili relative agli anni 1992/93/94 e 1995) . E’ presente il rappresentante della Procura Federale il quale, a fronte di quanto esposto e prodotto dal Presidente sig. De Lellis, insisteva per la responsabilità dei deferiti e concludeva per l’applicazione del minimo della sanzione: mesi uno di inibizione a carico del Presidente, sig. De Lellis Orazio, ed €. 500,00 di ammenda a carico della Società Gerano. La Commissione non può che prendere atto della violazione della normativa su richiamata da parte dei soggetti deferiti, per non aver partecipato con una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi 2007/08, oppure al Campionato Juniores organizzato dal Comitato competente. Ciononostante, questa Commissione Disciplinare ritiene che il Presidente della Società non sia direttamente responsabile per gli addebiti di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in considerazione delle oggettive e provate difficoltà al rispetto della normativa su richiamata date non solo dall’esiguo numero di nascite maschili, ma anche dalla limitata popolazione residente nel Comune di Gerano, condizioni, queste, dimostrano la sostanziale impossibilità a reperire un numero di tesserati adeguato. Pertanto, tale violazione non consegue a comportamenti omissivi o commissivi, colposi o dolosi e non genera una sorta di responsabilità oggettiva a carico del Presidente della Società Gerano, sig. De Lellis Orazio. Tanto premesso, questa Commissione, esaminati gli atti prodotti, sentite le parti, DELIBERA Di comminare alla Società Gerano l’ammenda di €. 500,00
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it