COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 128 del 28/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MURIALDINA 2003 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 250 A CARICO DELLA STESSA, DI PERDITA DELLA GARA, DI SQUALIFICA FINO AL 18.2.2013 A CARICO DEL CALCIATORE SAVASTANO ANTONIO, PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE LOMBARDELLI DANIELE, PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BUTTINELLI CLAUDIO E PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PROIETTI FILIPPI FRANCESCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 56 DEL 21.2.2008 (Gara: CALCIO SUTRI – MURIALDINA 2003 del 16.2.2008 – Campionato III Categoria Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 128 del 28/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ MURIALDINA 2003 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 250 A CARICO DELLA STESSA, DI PERDITA DELLA GARA, DI SQUALIFICA FINO AL 18.2.2013 A CARICO DEL CALCIATORE SAVASTANO ANTONIO, PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE LOMBARDELLI DANIELE, PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BUTTINELLI CLAUDIO E PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PROIETTI FILIPPI FRANCESCO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 56 DEL 21.2.2008 (Gara: CALCIO SUTRI – MURIALDINA 2003 del 16.2.2008 – Campionato III Categoria Viterbo) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la reclamante; premesso che in via preliminare sono da stralciare dal ricorso di cui trattasi , le posizioni inerenti le squalifiche dei calciatori LOMBARDELLI DANIELE, PROIETTI FILIPPI FRANCESCO e BUTTINELLI CLAUDIO; considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante, a sostegno dell’invocata riduzione delle sanzioni a carico dei sopracitati calciatori, possono ritenersi parzialmente assumibili, in relazione agli effettivi comportamenti tenuti dai calciatori in epigrafe in occasione degli episodi accaduti nel corso dell’incontro oggetto del presente ricorso. Ritenuto quindi che le sanzioni in oggetto possano essere lievemente ridimensionate e riportate entro limiti di minore gravità, rapportando le stesse a quelle abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi analoghi Per quanto riguarda gli ulteriori provvedimenti disciplinari a carico della società, la decisione verrà presa successivamente non appena perverranno ulteriori precisazioni al riguardo. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica dei calciatori LOMBARDELLI DANIELE da 4 a 3 gare, PROIETTI FILIPPI FRANCESCO da 6 a 5 gare, BUTTINELLI CLAUDIO da 5 a 4 gare. La tassa reclamo va restituita.
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