COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL SIG. MACCARI LUIGI ARBITRO FUORI QUADRO ISCRITTO DELLA SEZIONE AIA DI CIVITAVECCHIA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 DEL REGOLAMENTO AIA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL SIG. MACCARI LUIGI ARBITRO FUORI QUADRO ISCRITTO DELLA SEZIONE AIA DI CIVITAVECCHIA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40 DEL REGOLAMENTO AIA
Il Sig. Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare territoriale il Sig. MACCARI LUIGI A.F.Q. della Sezione AIA di Civitavecchia, per rispondere della violazione dell’art. 1 del C.G.S. in relazione all’art. 40, terzo comma, lett. a), b), c) del regolamento AIA, per aver contravvenuto all’obblugo di astenersi dal comunicare con largo anticipo all’arbitro della gara BUDONI – CIAMPINO , Sig. DIEGO BRUNO della Sez. AIA di Torino la designazione di Commissario di campo per la stessa gara.
L’atto di deferimento veniva ritualmente notificato all’interessato e veniva fissata la riunione del 6 marzo 2008 per l’esame del deferimento e la sua audizione.
Alla riunione è comparso il Sig. LUIGI MACCARI il quale ammette di aver commesso la “leggerezza” di aver telefonato all’arbitro Sig. BRUNO DIEGO, ma che tale telefonata aveva il solo scopo di raggiungere, insieme a quest’ultimo, l’aeroporto per il rientro in sede, al fine di contenere le spese di viaggio.
Si rammarica per quanto affermato l’Ufficio Indagini, che ha interpretato la telefonata addirittura come tentativo di illecito, senza tener conto dei trascorsi di una onorata carriera.
Il rappresentante della Procura, affermata la responsabilità del Sig. MACCARI ex art. 1 comma 1 C.G.S. e 40 lett. a), b), c) del Regolamento AIA, ne ha chiesto l’inibizione per mesi 3.
Osserva la Commissione che lo stesso incolpato riconosce di aver violato l’occligo di non comunicare ad altri tesserati la designazione ricevuta, e di ciò non può non prendere atto la Commissione.
Tale obbligo, come il Sig. MACCARI ben sa, viene posto a rigoroso presidio della sicurezza della gara che deve non solo essere ma anche apparire regolare. Una circostanza, come quella ora in evidenza, può dar luogo ad illazioni e a sospetti che, ancorchè ingiustificati, nuocciono al calcio ed alla sua credibilità collettiva che è poi la base fondamentale di ogni sport.
Meraviglia, perciò, il fatto che il Sig. MACCARI abbia potuto qualificare il suo operato come semplice leggerezza, considerata la sua esperienza maturata nel settore.
Sulla base delle argomentazioni che precedono, la Commissione
DELIBERA
Di comminare all’ arbitro fuori quadro LUIGI MACCARI la sanzione dell’inibizione per mesi 3.
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