COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. SIMONE ESPOSITO, TESSERATO PER LA SOCIETA’ VITERBESE CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. SIMONE ESPOSITO, TESSERATO PER LA SOCIETA’ VITERBESE CALCIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. Il procuratore Federale, con lettera del 25 febbraio 2008, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale del Lazio il sig. Esposito Simone nato il 15.1.1990, tesserato per la Società Viterbese Calcio, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. Nell’atto di deferimento il requirente rilevava che il calciatore Esposito Simone minorenne, otteneva, per il tramite dei propri genitori, in data 12/02/07 lo svincolo dalla società Urbe Tevere depositando una certificazione rilasciata dalla Coordinatrice di classe dell’istituto G. Armellini datata 15/01/07, dalla quale si evinceva un insufficiente andamento scolastico dello stesso. Rilevava altresì che, come risulta da nota del 14/05/07, la suddetta certificazione è risultata falsa e che quindi l’Esposito ha ottenuto illegittimamente lo svincolo previsto dall’art. 42, comma 1, lett. C delle N.O.I.F. e che successivamente allo svincolo l’Esposito in data 09/03/07 provvedeva a tesserarsi presso la società professionistica A.S. Viterbese Calcio S.r.L. Tutto ciò rilevato la Procura riteneva il calciatore Simone Esposito, ora tesserato per la società Viterbese calcio, responsabile della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. Ricevuto il deferimento la Commissione fissava la data per la discussione del ricorso dando termine al deferito per l’invio di memorie difensive. Il deferito non compariva e non faceva pervenire memorie. Nella riunione fissata per il 19 marzo 2008 la procura Federale rappresentata dal Dott.. Roberto Benedetti si riportava integralmente all’atto di deferimento chiedendo la dichiarazione di responsabilità del deferito e per l’effetto l’irrogazione della seguente sanzione: ESPOSITO SIMONE 2 (due) mesi di squalifica; La Commissione, visionati gli atti del procedimento ed in particolare tenuto conto che la certificazione prodotta dal sig. Esposito Simone è risultata palesemente falsa, realizzata all’insaputa dell’istituto scolastico di appartenenza, avente il solo fine di ottenere lo svincolo in via eccezionale dalla società di appartenenza per potersi tesserare in una società professionistica e che di conseguenza la condotta dell’Esposito appare grave e in aperto contrasto con i principi di lealtà, probità e rettitudine indicati dall’art. 1, comma 1 del C.G.S. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di rilevare la responsabilità del deferito per la violazione ascritta e per l’effetto condanna Esposito Simone a mesi 6 (sei) di squalifica.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it