COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ SIMALD CALCIO A 5 E DEL SUO PRESIDENTE SIG. SIMONELLI BRUNO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02.07.2007 , PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O ALTERNATIVAMENTE AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL COMPETENTE COMITATO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ SIMALD CALCIO A 5 E DEL SUO PRESIDENTE SIG. SIMONELLI BRUNO PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL 02.07.2007 , PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O ALTERNATIVAMENTE AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL COMPETENTE COMITATO Il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare Territoriale della Società SIMALD CALCIO A D e del suo presidente Sig. SIMONELLI BRUNO per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. in virtù di quanto stabilito dal Comitato Regionale Lazio con Comunicato Ufficiale n° 1 del 2/7/2007. Le motivazioni sono riportate nella lettera di deferimento. Il presidente di questa Commissione ha fissato alla data del 20/2/2008 la riunione per la discussione e la decisione del deferimento stesso, comunicando alle parti che possono presentare deduzioni a difesa e chiedere di essere ascoltate. Alla predetta data del 20/2/2008 si è presentato il Presidente della Società Sig. SIMONELLI BRUNO il quale ha precisato che, a seguito di contestazioni insorte tra i soci della società non vi è stata più disponibilità di utilizzare dei giovani per la squadra giovanile. Tra l’altro la Società ha avuto anche difficoltà per l’utilizzo del campo per la squadra principale E’ presente il rappresentante della Procura Federale il quale, affermava la responsabilità dei deferiti e per l’effetto chiedeva l’inibizione per 50 giorni per il Presidente e l’ammenda di € 1.700,00 a carico della Società. Quest’Organo giudicante non può che prendere atto della segnalata inadempienza della deferita alla normativa sopra citata, per non aver partecipato con una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi 2007-08, oppure al Campionato Juniores organizzato dal Comitato Competente. Contestualmente a ciò, accogliendo parzialmente le giustificazioni addotte, si ritiene che il Presidente della Società, non sia direttamente responsabile per gli addebiti di cui all’art.1 comma 1 del c.g.s., e tale violazione non consegue certamente a comportamenti omissivi o commissivi, colposi o dolosi e non genera una sorta di responsabilità oggettiva a carico del Presidente della Società di cui trattasi . Tanto premesso questa Commissione, considerate le rappresentate condizioni e le circostanze di fatto, DELIBERA Di comminare alla Società SIMALD CALCIO A 5 l’ammenda di € 1.000.
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