COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROCCA PRIORA AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SPINK LORENZ RAY (TESS. FORTITUDO ROMA) PARTECIPANTE ALLA GARA FORTITUDO ROMA – ROCCA PRIORA DEL 24.2.2008 – CAMPIONATO I CATEGORIA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROCCA PRIORA AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SPINK LORENZ RAY (TESS. FORTITUDO ROMA) PARTECIPANTE ALLA GARA FORTITUDO ROMA – ROCCA PRIORA DEL 24.2.2008 – CAMPIONATO I CATEGORIA
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
rilevato che la reclamante deduce l’irregolarità della posizione di tesseramento del calciatore in epigrafe in quanto, a suo dire, svincolato come “dilettante straniero” non aveva acquisito, alla data della gara, valido tesseramento con la Società FORTITUDO ROMA;
considerato che l’Ufficio Tesseramento ha attestato che il calciatore SPINK LORENZ RAY risulta tesserato con la FORTITUDO ROMA dal 20.9.2007 con lo status di dilettante italiano;
rilevato che la posizione del calciatore deve essere considerata regolare;
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo:
FORTITUDO ROMA – ROCCA PRIORA 2 – 0
La tassa reclamo va incamerata.
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