COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROCCA PRIORA AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SPINK LORENZ RAY (TESS. FORTITUDO ROMA) PARTECIPANTE ALLA GARA FORTITUDO ROMA – ROCCA PRIORA DEL 24.2.2008 – CAMPIONATO I CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROCCA PRIORA AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SPINK LORENZ RAY (TESS. FORTITUDO ROMA) PARTECIPANTE ALLA GARA FORTITUDO ROMA – ROCCA PRIORA DEL 24.2.2008 – CAMPIONATO I CATEGORIA La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante deduce l’irregolarità della posizione di tesseramento del calciatore in epigrafe in quanto, a suo dire, svincolato come “dilettante straniero” non aveva acquisito, alla data della gara, valido tesseramento con la Società FORTITUDO ROMA; considerato che l’Ufficio Tesseramento ha attestato che il calciatore SPINK LORENZ RAY risulta tesserato con la FORTITUDO ROMA dal 20.9.2007 con lo status di dilettante italiano; rilevato che la posizione del calciatore deve essere considerata regolare; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo: FORTITUDO ROMA – ROCCA PRIORA 2 – 0 La tassa reclamo va incamerata.
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