COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING LATINA AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE DE MARTIN FABIO (TESS. BORGO GRAPPA) PARTECIPANTE ALLA GARA BORGO GRAPPA – SPORTING LATINA DEL 23.2.2008 – CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D LATINA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING LATINA AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE DE MARTIN FABIO (TESS. BORGO GRAPPA) PARTECIPANTE ALLA GARA BORGO GRAPPA – SPORTING LATINA DEL 23.2.2008 – CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D LATINA La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante deduce l’irregolarità della posizione del calciatore in epigrafe in quanto in posizione di squalifica a seguito della decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Latina, pubblicata sul C.U. n. 57 del 14.2.2008; considerato che l’assunto della reclamante risulta fondato in quanto il calciatore in questione non ha scontato la squalifica nella gara del 16.2.2008 LATINA SCALO CIMIL – BORGO GRAPPA, non disputata per rinuncia della Società BORGO GRAPPA, secondo la previsione dell’art. 22 comma 5 del C.G.S., e quindi avrebbe dovuto scontare la squalifica nella gara oggetto del ricorso a cui ha partecipato in posizione irregolare; DELIBERA Di comminare alla Società BORGO GRAPPA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6 e l’ammenda di € 75,00; di inibire il dirigente accompagnatore Sig. GATTO EMANUELE fino al 17.4.2008; di squalificare il calciatore DE MARTIN FABIO per 1 giornata di gara. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it