COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ LIBERTAS CENTOCELLE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA E DELL’AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DELLA SOC. LIBERTAS CENTOCELLE, DELL’INIBIZIONE FINO AL 21/3/08 A CARICO DEL DIRIGENTE GRESTA DARIO, DELLA SQUALIFICA PER DUE GARE A CARICO DELL’ALLENATORE GELARDI SALVATORE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 118 DEL 6/3/08 ( Gara: Libertas Centocelle – Aprilia dell’ 1/3/08 – Campionato ALLIEVI – COPPA LAZIO )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' LIBERTAS CENTOCELLE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA E DELL'AMMENDA DI € 150,00 A CARICO DELLA SOC. LIBERTAS CENTOCELLE, DELL'INIBIZIONE FINO AL 21/3/08 A CARICO DEL DIRIGENTE GRESTA DARIO, DELLA SQUALIFICA PER DUE GARE A CARICO DELL'ALLENATORE GELARDI SALVATORE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 118 DEL 6/3/08 ( Gara: Libertas Centocelle – Aprilia dell' 1/3/08 – Campionato ALLIEVI - COPPA LAZIO ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udito, in sede di supplemento di referto, l'Arbitro; osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che l'incontro sarebbe stato sospeso, non già per l'abbandono del terreno da parte dei giocatori della Libertas Centocelle, bensì per i tafferugli scoppiati in tribuna, a seguito del grave incidente di gioco occorso al calciatore Federico Mansueto. Si è quindi invocata “ la revoca del punto di penalizzazione in classifica e della multa di € 150,00 ”, nonché della squalifica dei propri tesserati. In via preliminare , va rilevata l'inammissibilità del ricorso relativo al Dirigente Gresta Dario e all'Allenatore Gelardi Salvatore, in quanto, come previsto dall'art. 45 del C.G.S., non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione dei dirigenti, ovvero di squalifica dei tecnici fino ad un mese. Parimenti inammissibile deve considerarsi altresì il ricorso relativo al punto di penalizzazione e all'ammenda: trattandosi di pene accessorie alla punizione sportiva di perdita della gara per rinuncia, dette pene non possono infatti formare oggetto di autonoma impugnativa. Fermo restando, in ogni caso, che ove il ricorso possa considerarsi promosso implicitamente anche avverso il provvedimento disciplinare di perdita della gara, esso andrebbe dichiarato ugualmente inammissibile, in quanto non risulta essere stata inviata, contestualmente, alla controparte copia del reclamo, come stabilito dall'art. 33 comma 5 del C.G.S.. Può ricordarsi peraltro che, ascoltato in precedenza in sede di supplemento, l'Arbitro ha confermato che non era stato possibile riprendere la gara, dopo l'incidente occorso ad un giocatore e la conseguente rissa scoppiata in tribuna tra i sostenitori, in quanto i giocatori del Centocelle, nonché i due Dirigenti, sebbene sollecitati, si erano rifiutati di riprendere il gioco, a causa di quanto accaduto. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di dichiarare inammissibile il ricorso. La tassa di reclamo va incamerata.
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