COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CENTRO ITALIA S.O. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2008 A CARICO DEL CALCIATORE FAZI PIERO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 21/2/08 ( Gara: Centro Italia S.O. – Nuova Tor Tre Teste del 17/2/08 – Camp. ECC. )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA' CENTRO ITALIA S.O. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2008 A CARICO DEL CALCIATORE FAZI PIERO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 21/2/08 ( Gara: Centro Italia S.O. - Nuova Tor Tre Teste del 17/2/08 - Camp. ECC. ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l'Arbitro; osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il calciatore Fazi Piero sarebbe del tutto estraneo ai fatti contestati, sicché l'Arbitro sarebbe incorso in un clamoroso scambio di persona. La ricorrente ha lamentato, in ogni caso, la eccessività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha confermato che il giocatore, il quale al termine dell'incontro lo aveva “ afferrato ” per il braccio sinistro, spingendolo e facendolo indietreggiare di qualche passo, era stato senza alcun dubbio il calciatore n. 11 Fazi Piero; e di ciò era certo, sia perché di quest'ultimo ricordava le fattezze fisiche individuate nel corso della gara, sia perché, allorquando il giocatore si era girato per dirigersi minacciosamente verso l'Assistente, egli ne aveva individuato il n. 11 sul retro della maglia. L'Arbitro ha inoltre confermato che il Fazi, come riferitogli dall'Assistente Tucci, aveva rivolto a quest'ultimo insulti e minacce. Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro, che costituiscono, come noto, fonte di prova privilegiata e degna di fede, deve quindi escludersi ogni possibilità di dubbio circa l'identità del giocatore, che ha posto in essere i comportamenti sanzionati dal Giudice Sportivo, per i quali questa Commissione ritiene, tuttavia, di apportare una riduzione della sanzione, avendo giudicato parzialmente assumibili le considerazioni svolte, a tal riguardo, dalla ricorrente. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore FAZI PIERO dal 30 giugno 2008 al 31 maggio 2008. La tassa di reclamo va restituita.
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