COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS TERRACINA AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI DI MAGNO GIAMPAOLO, FACCI MAURO, LUCERI SANDRO, CACCIAPUOTI MARCO (TESS. VIRTUS LATINA) PARTECIPANTI ALLA GARA VIRTUS LATINA – VIS TERRACINA DEL 2.3.2008 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS TERRACINA AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI DI MAGNO GIAMPAOLO, FACCI MAURO, LUCERI SANDRO, CACCIAPUOTI MARCO (TESS. VIRTUS LATINA) PARTECIPANTI ALLA GARA VIRTUS LATINA – VIS TERRACINA DEL 2.3.2008 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione dei calciatori DI MAGNO, FACCI, LUCERI e CACCIAPUOTI in quanto, a suo dire, essendo iscritti nell’albo del settore tecnico come allenatori, non potevano tesserarsi quali calciatori con la Società VIRTUS LATINA per la quale non risultavano tesserati anche come tecnici; rilevato preliminarmente che i suddetti calciatori sono effettivamente iscritti nell’albo del settore tecnico ma non risultano tesserati come tecnici per la corrente stagione sportiva con alcuna Società; ritenuto che il tesseramento quale calciatore può coesistere con la mera iscrizione dell’albo degli allenatori, mentre è inconciliabile con il tesseramento quale tecnico per Società diversa da quella per la quale si è tesserati come calciatori; a tale conclusione, infatti, si giunge dalla lettura del combinato disposto dell’articoli 40 delle NOIF e dell’articolo 34 del Regolamento del Settore Tecnico; rilevato infatti che il citato art. 40 delle NOIF consente agli allenatori dilettanti di tesserarsi quali calciatori solo per la Società per la quale prestano attività di tecnico e che i calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la Società per la quale sono tesserati quali calciatori, mentre l’art. 34 del Regolamento del Settore Tecnico consente espressamente agli allenatori non professionisti di tesserarsi come calciatori e partecipare a gare e che le due attività possono essere svolte contemporaneamente e presso la stessa Società; considerato quindi che, nella specie, la posizione dei calciatori in questione deve essere considerata regolare, non avendo contratto alcun tesseramento nella corrente stagione quale tecnico DELIBERA Di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo VIRTUS LATINA VIS TERRACINA 3 – 0 La tassa reclamo va incamerata.
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