COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ BORGO GRAPPA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA PUBBLICATE SUL C.U. 70 DEL 27-3-2008. GARA BORGO GRAPPA – CITTA’ DI CISTERNA. CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D LATINA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ BORGO GRAPPA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA PUBBLICATE SUL C.U. 70 DEL 27-3-2008. GARA BORGO GRAPPA – CITTA’ DI CISTERNA. CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D LATINA La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; rilevato, preliminarmente, che la Società reclamante richiede nelle conclusioni del reclamo l’attribuzione della sconfitta a tavolino per 0 a 6 non solo ad essa reclamante ma anche alla Società Città di Cisterna ovvero la ripetizione della gara, affermando che la conclusione anticipata dell’incontro è da attribuire ad una rissa generale. Assume infine che la responsabilità dell’intrusione di spettatori all’interno del recinto di gioco, spettatori che partecipavano attivamente alla rissa in atto, va attribuita ad entrambe le società in quanto gli invasori appartenevano ad entrambe le tifoserie. Considerato che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui richiede provvedimenti disciplinari a carico della squadra avversaria, in quanto l’atto di gravame può essere finalizzato solo a contestare provvedimenti a carico della reclamante ma non a richiedere provvedimenti a carico di altri e quindi non può prendersi in esame sia la parte relativa all’attribuzione anche alla società Città di Cisterna della sconfitta a tavolino, sia quella relativa all’eventuale applicazione di sanzioni disciplinari a carico della stessa per il comportamento dei sostenitori; per quanto concerne l’istanza di ripetizione della gara, la stessa non può essere accolta in quanto la gravità degli incidenti ed il perdurare degli stessi, nonché la presenza di sostenitori sul terreno di gioco che partecipavano alla colluttazione in atto, giustificavano pienamente la decisione arbitrale che era l’unica assumibile nelle circostanze descritte con puntualità nel reclamo, tanto che al termine della colluttazione ben quattro calciatori dovevano ricorrere addirittura a cure ospedaliere; DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo in relazione alla istanza di adozione di provvedimenti a carico della società avversaria; Di respingere il reclamo nel resto confermando integralmente la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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