COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ BORGO GRAPPA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2008 ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA PUBBLICATA SUL C.U. 67 DEL 14-3-2008. GARA BORGO GRAPPA – CITTA’ DI CISTERNA. CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D LATINA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ BORGO GRAPPA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2008 ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA PUBBLICATA SUL C.U. 67 DEL 14-3-2008. GARA BORGO GRAPPA – CITTA’ DI CISTERNA. CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D LATINA
La Società BORGO GRAPPA, con il reclamo in argomento, si lamenta dell’eccessiva sanzione comminata al proprio calciatore CASCHERA ROBERTO, mentre non veniva sanzionato altro atleta della Società CITTA’ DI CISTERNA.
Dagli atti ufficiali che, come detto in precedenti occasioni, sono da considerarsi, in caso di contrasto con quanto riferisce la reclamante, fonte unica e privilegiata di prova, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., risulta che il CASCHERA colpiva in pieno volto con un pugno ad un avversario, non risultando invece provocazioni subite dal CASCHERA da parte dell’avversario.
Comunque, al di la di tutto ciò, questa Commissione Disciplinare territoriale ritiene condivisibili le lagnanze avanzate dalla Società BORGO GRAPPA, in quanto la sanzione effettivamente appare eccessiva in relazione al comportamento tenuto dal CASCHERA; la stessa va quindi riportata entro limiti di minore gravità, tenuto conto delle sanzioni comminate per casi analoghi a quello prospettato dalla ricorrente.
Conseguentemente, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il ricorso riducendo la squalifica inflitta al calciatore CASCHERA ROBERTO dal 30.9.2008 al 30.4.2008.
La tassa reclamo si restituisce.
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