COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANGUILLARA AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 124 DEL 28.2.2008 (Gara: ANGUILLARA – REAL ALBATROS del 23.2.2008 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 129 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANGUILLARA AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 124 DEL 28.2.2008 (Gara: ANGUILLARA – REAL ALBATROS del 23.2.2008 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma) La Società ANGUILLARA non ha osservato, con il reclamo presentato, il contenuto della norma procedurale di cui all’art. 33 comma 5 del C.G.S. che stabilisce, allorché la reclamante chiede la modifica del risultato di una gara, l’obbligo di invio di copia del reclamo alla Società controparte. Considerato quanto sopra, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo presentato dalla Società ANGUILLARA. La tassa reclamo si incamera.
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