COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Giussago Camp. 1^ Cat. Gir. I Gara Zavattarello/Giussago del 09/03/2008 C.U. n.35 del CRL datato 13/03/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 03/04/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AS Giussago Camp. 1^ Cat. Gir. I
Gara Zavattarello/Giussago del 09/03/2008
C.U. n.35 del CRL datato 13/03/2008
La società GIUSSAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori:
Thomas GALLIENA, Andrea Giovanni GAZZANI, Valerio RODELLA, Samuele DI PAOLO e Giorgio LUVIE’
per 3 GARE, ha comminato l’ammenda di Euro 150,00 e ha inflitto ad entrambe le squadre la perdita della
gara per 0-3, la reclamante, pertanto, chiede l’annullamento dell’ammenda e l’annullamento delle squalifiche
inflitte ai propri calciatori. La reclamante chiede altresì di “rivedere l’omologazione del risultato della gara”
in quanto, secondo la reclamante, non sussistevano motivi così gravi per costringere il direttore della gara
a sospendere definitivamente la stessa.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari
e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, rileva: letti gli atti ufficiali e come descritto nel referto
arbitrale e successivamente indicato e specificato dal direttore di gara nei chiarimenti forniti al GS, al 46’
del 2° T la gara in oggetto veniva sospesa in seguito al verificarsi di una rissa che coinvolgeva diversi calciatori
di entrambe le squadre. Il direttore di gara conferma altresì che la decisione di sospendere definitivamente
la gara veniva presa poiché se avesse dovuto prendere i provvedimenti disciplinari necessari provvedendo
quindi alle espulsioni dei calciatori che a vario titolo avevano partecipato alla rissa, la partita non sarebbe potuta
continuare essendo venuto meno il numero minimo di calciatori previsto dalla normativa vigente. Il direttore
di gara quindi, correttamente, decideva la sospensione definitiva della gara. L’arbitro, poi, contrariamente
a quanto sostenuto dalla reclamante, identificava con certezza i calciatori della società GIUSSAGO
che si rendevano responsabili di atti violenti nei confronti di calciatori avversari, così come confermato dallo
stesso direttore di gara nelle ulteriori delucidazioni rese al GS.
Pertanto, visto il comportamento tenuto dai calciatori sanzionati le squalifiche inflitte dal GS meritano piena
conferma. Appaiono meritevoli di conferma anche le ulteriori decisioni del GS che, in conseguenza dei fatti
accaduti nel corso della gara, ha comminato ad entrambe le squadre la punizione sportiva della perdita della
gara per 0-3 e l’ammenda di Euro 150,00 a titolo di responsabilità oggettiva.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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