COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società S. Giovanni Bianco Camp. Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Valserina/S. Giovanni Bianco del 09/03/2008 C.U. n.33 della delegazione di BERGAMO datato 13/03/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 03/04/2008
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società S. Giovanni Bianco Camp. Camp. 3^ Cat. Gir. A
Gara Valserina/S. Giovanni Bianco del 09/03/2008
C.U. n.33 della delegazione di BERGAMO datato 13/03/2008
La società S. GIOVANNI BIANCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato
il calciatore Francesco GUIRRI per 3 GARE e comminato alla società l’ammenda di Euro 200,00, chiedendo
una riduzione delle sanzioni.
La Commissione disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,
rileva: letto il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge che al termine della gara,
mentre l’arbitro si trovava nel suo spogliatoio veniva raggiunto da un signore non identificato che lo insultava
proferendo frasi irriguardose e minacciose. Lo stesso signore non identificato che si era introdotto nello
spogliatoio del direttore di gara, successivamente allorquando l’arbitro tentava di raggiungere la propria autovettura
lo avvicinava e strattonandolo per un braccio reiterava il comportamento già descritto. Non vi è
dubbio sul fatto che l’autore delle frasi offensive e minacciose proferite prima nello spogliatoio e poi nei
pressi del cancello all’uscita dal terreno di gioco fosse un sostenitore della società S. G. BIANCO. E’ lo stesso
presidente della società reclamante che, nel presente ricorso, ammette i fatti e di essere lui il ”tifoso” del
S. G. BIANCO non identificato che più volte ha avuto contatti con il direttore di gara. Per tali motivi l’ammenda
di Euro 200,00 comminata dal GS deve essere confermata.
Per quanto concerne la squalifica del calciatore Francesco GUIRRI dagli atti ufficiali si rileva che al termine
della gara il GUIRRI volontariamente chiudeva il cancello di uscita dal terreno di gioco per ostacolare il passaggio
dell’arbitro e pronunciava frasi offensive e di scherno nei confronti del direttore di gara.
Pertanto, anche la sanzione inflitta al calciatore GUIRRI appare congrua rispetto al comportamento tenuto
dallo stesso.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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