COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Grumello Camp. 3^ Cat. Gir. C Gara Grumello/Or. Cologno del 09/03/2008 C.U. n.31 della delegazione di BERGAMO datato 13/03/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 03/04/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Grumello Camp. 3^ Cat. Gir. C Gara Grumello/Or. Cologno del 09/03/2008 C.U. n.31 della delegazione di BERGAMO datato 13/03/2008 La società GRUMELLO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore LEFRID RACHD per 6 GARE, chiedendo una riduzione della sanzione comminatagli. La Commissione disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: come descritto nel referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, il calciatore sanzionato, a gioco fermo, colpiva con un violento calcio un calciatore avversario. In seguito i due calciatori si scambiavano ripetuti pugni violenti e venivano con difficoltà divisi solo grazie al pronto intervento del direttore di gara. L’arbitro per3050/ 38 tanto provvedeva a notificare l’inevitabile provvedimento di espulsione. Alla vista del cartellino rosso il LEFRID si scagliava contro il calciatore avversario provocando una seconda violenta colluttazione. I due calciatori venivano nuovamente divisi e allontanati dal terreno di gioco grazie ai dirigenti di entrambe le squadre. Il calciatore LEFRID, oltre ad avere reiterato il comportamento violento, prima di uscire definitivamente dal terreno di gioco, proferiva frasi minacciose nei confronti del calciatore avversario. Pertanto, visto il comportamento tenuto dal calciatore LEFRID la sanzione comminatagli appare congrua e proporzionata meritando la piena conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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