COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°126 del 28/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA MOMBAROCCIO CALCIO avverso esito gara Mombaroccio – Monte Porzio, dell’8.3.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°126 del 28/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA MOMBAROCCIO CALCIO avverso esito gara Mombaroccio – Monte Porzio, dell’8.3.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “B”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 1 a 2, la Polisportiva Mombaroccio Calcio ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, sono stati schierati i calciatori Guidi Aldo e Morganti Samuele in posizione irregolare per difetto di tesseramento. Per quanto sopra la Reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. Con missiva del 17 u.s., l’A.C. Monte Porzio, controinteressata, faceva ritualmente pervenire proprie deduzioni, chiedendo il rigetto del reclamo di controparte. Alla richiesta audizione la Società Resistente insisteva nelle istanze formulate nel gravame, rettificando tuttavia quanto erroneamente asserito nelle proprie controdeduzioni ed ammettendo di avere tesserato i calciatori Guidi Aldo e Morganti Samuele solo in data 12 marzo 2008. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la Società resistente; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Marche, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della Reclamante, essendo emerso che i calciatori Guidi Aldo e Morganti Samuele non erano tesserati a favore dell’A.C. Monte Porzio alla data della gara in esame, alla quale pertanto gli stessi hanno partecipato in posizione irregolare per difetto di tesseramento; • visti gli artt. 10 e 17, commi 1 e 5, lett. a), del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla Polisportiva Mombaroccio Calcio, per l’effetto infliggendo all’A.C. Monte Porzio la sanzione sportiva della perdita per 3 a 0 della gara suindicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo. Commina altresì le seguenti sanzioni: - ammenda di € 150,00 (centocinquanta/00) all’A.C. Monte Porzio; - inibizione per mesi uno al sig. Manfredi Paolo, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra; - squalifica per quattro giornate di gara ciascuno ai calciatori Guidi Aldo e Morganti Samuele. Invia gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per quanto di competenza in ordine all’utilizzazione, da parte dell’A.C. Monte Porzio, dei calciatori Guidi Aldo e Morganti Samuele in altre gare nella stagione sportiva in corso. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra.
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