COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°126 del 28/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MASSIGNANO CALCIO avverso esito gara Massignano Calcio – Montefortino, dell’8.3.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “L”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°126 del 28/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MASSIGNANO CALCIO avverso esito gara Massignano Calcio – Montefortino, dell’8.3.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “L”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 1 a 2, l’A.S.D. Massignano Calcio ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, sono stati schierati i calciatori Polidori Marco e Cozzi Gianluca in posizione irregolare per difetto di tesseramento. Per quanto sopra la Reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. Con missiva del 15 marzo u.s., l’A.S. Montefortino, controinteressata, inoltrava a questa Commissione richiesta di audizione in merito al reclamo presentato dall’A.S.D. Massignano Calcio per controdedurre. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevata preliminarmente l’inammissibilità della richiesta della Società resistente, peraltro non sottoscritta, per difetto di contraddittorio, mancando agli atti la prova dell’avvenuta notifica alla controparte; • esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Marche, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della Reclamante, essendo emerso che i calciatori Polidori Marco e Cozzi Gianluca non erano tesserati a favore dell’A.S. Montefortino alla data della gara in esame, alla quale pertanto gli stessi hanno partecipato in posizione irregolare per difetto di tesseramento; • visti gli artt. 10 e 17, commi 1 e 5, lett. a), del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Massignano Calcio, per l’effetto infliggendo all’A.S. Montefortino la sanzione sportiva della perdita per 3 a 0 della gara suindicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo. Commina altresì le seguenti sanzioni: - ammenda di € 100,00 (cento/00) all’A.S. Montefortino; - inibizione per mesi uno al sig. Viola Angelo, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra; - squalifica per quattro giornate di gara ciascuno ai calciatori Polidori Marco e Cozzi Gianluca. Invia gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per quanto di competenza in ordine all’utilizzazione, da parte dell’A.S. Montefortino, dei calciatori Polidori Marco e Cozzi Gianluca in altre gare nella stagione sportiva in corso. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra.
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