COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°126 del 28/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOC. POL. ATLETICO NUMANA avverso sanzioni merito gara Atletico Numana – Vitsplendor, del 1.3.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 39 del 12.3.2008 della Delegazione Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°126 del 28/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO SOC. POL. ATLETICO NUMANA avverso sanzioni merito gara Atletico Numana – Vitsplendor, del 1.3.2008 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “E” - Com. Uff. n. 39 del 12.3.2008 della Delegazione Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava ai calciatori Sampaolesi Marco e Maggi Michele, entrambi tesserati per la Reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare ciascuno per il comportamento dagli stessi tenuto nei confronti dell’Arbitro al termine della gara emarginata. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Soc. Pol. Atletico Numana chiedendo l’annullamento ovvero la riduzione delle squalifiche inflitte ai propri tesserati, in quanto gli stessi si sarebbero limitati a protestare nei confronti del Direttore di gara, senza tuttavia urlargli in faccia né tantomeno strattonarlo. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha riferito di essere stato, al termine dell’incontro in esame, circondato dalla generalità dei calciatori della squadra ospitante, i quali protestavano nei suoi confronti. In particolare, i calciatori Sampaolesi e Maggi lo trattenevano per un braccio, al fine di richiamarne l’attenzione e dialogare con lui, protestando, ma senza offenderlo. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’Arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. L’Arbitro, invero, nei chiarimenti forniti avanti questo Collegio, ha ridimensionato i fatti verificatasi al termine della suddetta gara ed ha precisato di essere stato trattenuto per un braccio dai due tesserati sanzionati, al solo fine di attirare la sua attenzione e dialogare con lui, protestando, ma senza offenderlo. Accertata in tal modo l’effettiva portata della condotta dei calciatori Sampaolesi e Maggi, la Commissione ritiene che si debba addivenire alla richiesta riduzione delle sanzioni impugnate. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla Soc. Pol. Atletico Numana, per l’effetto riducendo a due giornate di gara ciascuno le squalifiche dei calciatori Sampaolesi Marco e Maggi Michele. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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