COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°126 del 28/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. PIANE DI FALERONE avverso decisioni merito gara Nuova Dimensione – Piane di Falerone, del 9.3.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I“ – Com. Uff. n. 47 del 12.3.2008 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°126 del 28/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. PIANE DI FALERONE avverso decisioni merito gara Nuova Dimensione – Piane di Falerone, del 9.3.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I“ – Com. Uff. n. 47 del 12.3.2008 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Cesari Matteo, tesserato per la Reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per i fatti contestatigli nei confronti dei giocatori avversari. Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Piane di Falerone, negando ogni addebito a carico del proprio tesserato e chiedendo, quindi, anche avanti questa Commissione, l’annullamento della sanzione impugnata. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato che, al termine dell’incontro, i tesserati delle due squadre, tra i quali riconosceva distintamente il calciatore Cesari, diedero vita ad una colluttazione tra loro. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’Arbitro e la Reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità del Cesari in ordine alle violazioni ascrittegli in quanto la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata, che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti; • ritenuto che la condotta dello stesso tesserato debba essere inquadrata nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 19, comma 4, lett. b) del Codice di giustizia sportiva e quindi punita con l’applicazione della sanzione ivi prevista nel minimo edittale. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Piane di Falerone, per l’effetto riducendo a tre giornate di gara la squalifica del calciatore Cesari Matteo. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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