COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°128 del 02/04/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MASSIGNANO CALCIO avverso esito gara Rotella – Massignano, del 16.3.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “L”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°128 del 02/04/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MASSIGNANO CALCIO avverso esito gara Rotella – Massignano, del 16.3.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “L”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 2 a 1, l’A.S.D. Massignano Calcio ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Tirabassi Simone in posizione irregolare per difetto di tesseramento. Per quanto sopra la Reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Marche, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della Reclamante, essendo emerso che il calciatore Tirabassi Simone non era tesserato a favore dell’A.S.D. Rotella alla data della gara in esame, alla quale pertanto lo stesso ha partecipato in posizione irregolare per difetto di tesseramento; • visti gli artt. 10 e 17, commi 1 e 5, lett. a), del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Massignano Calcio, per l’effetto infliggendo all’A.S.D. Rotella la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara suindicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo. Commina altresì le seguenti sanzioni: - ammenda di € 100,00 (cento/00) all’A.S.D. Rotella; - inibizione per mesi uno al sig. Felici Voltaire Felice, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra; - squalifica per quattro giornate di gara al calciatore Tirabassi Simone. Invia gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per quanto di competenza in ordine all’utilizzazione, da parte dell’A.S.D. Rotella, del calciatore Tirabassi Simone in altre gare nella stagione sportiva in corso. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra.
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