COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°128 del 02/04/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VIRTUSPENTA LABOR avverso sanzioni merito gara Virtuspenta Labor – Audax 1970, del 19.3.2008 – Coppa Marche Terza Categoria, girone “W” – Com. Uff. n. 43 del 26.3.2008 della Delegazione Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°128 del 02/04/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VIRTUSPENTA LABOR avverso sanzioni merito gara Virtuspenta Labor – Audax 1970, del 19.3.2008 – Coppa Marche Terza Categoria, girone “W” - Com. Uff. n. 43 del 26.3.2008 della Delegazione Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Di Chiello Mirco, tesserato per la Reclamante, la squalifica per quattro gare effettive per il comportamento da questi tenuto nei confronti di un avversario e dell’Arbitro, al termine dell’incontro de quo. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Virtuspenta Labor, lamentando l’eccessività della sanzione comminata al proprio tesserato e chiedendone, pertanto, una congrua riduzione. A dire della Reclamante, il Di Chiello si sarebbe limitato a protestare vivacemente nei confronti dell’Arbitro, ma non lo avrebbe offeso né tantomeno minacciato. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato che il calciatore Di Chiello, al termine dell’incontro, protestò con veemenza nei suoi confronti, ma senza insultarlo né minacciarlo. Lo stesso venne poi allontanato, per due volte, dai suoi dirigenti. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’Arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che l’Ufficiale di gara, nei chiarimenti forniti avanti questo Collegio, ha ridimensionato i fatti ascritti al calciatore Di Chiello, escludendo dagli stessi concreti contenuti di offesa e minaccia; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Virtuspenta Labor, per l’effetto riducendo a tre giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Di Chiello Mirco. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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