COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 3 Aprile 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale b)Ricorso della società A.S.D. FOSSANO CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 39 del 2032008 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara FOSSANO – CHISOLA disputata in data 1632008, Campionato di Eccellenza Girone B.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 3 Aprile 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale b)Ricorso della società A.S.D. FOSSANO CALCIO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 39 del 2032008 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara FOSSANO – CHISOLA disputata in data 1632008, Campionato di Eccellenza Girone B. Con ricorso inviato in data 2632008 la Società FOSSANO CALCIO impugna il provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica fino al 31108 il giocatore USAI Davide e ne chiede la riduzione. La società ricorrente sostiene che la squalifica inflitta al proprio giocatore va ritenuta eccessiva in considerazione del fatto che la condotta del medesimo non è stata così cruenta come è stato descritto nel referto di gara. Ai fini di una valutazione meno rigorosa dell’accaduto, si produce dichiarazione sottoscritta dall’USAI nella quale il calciatore ammette di aver effettivamente preso fra le dita un solo orecchio dell’arbitro senza esercitare alcuna forza. Il giocatore incolpato ammette altresì di aver commesso un errore. Il ricorso merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S in vigore dall’117). Nel caso di specie, il rapporto riferisce in modo puntuale e preciso che l’USAI, dopo aver insultato l’arbitro all’uscita dal terreno di gioco, una volta giunti in prossimità del tunnel per gli spogliatoi, si avvicinava nuovamente al medesimo e, prendendogli entrambe le orecchie le stringeva e girava con forza minacciandolo. Tuttavia, avuto riguardo agli scarsi effetti lesivi, all’assunzione di responsabilità da parte dell’USAI ed al suo riconoscimento dell’errore commesso, può essere ridimensionato il giudizio di gravità dell’episodio e la sanzione va adeguata ai normali parametri utilizzati da questa commissione. Il periodo di durata della squalifica viene pertanto rideterminato fino al 3172008. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo della società FOSSANO CALCIO RIDUCE la squalifica inflitta al giocatore USAI Davide rideterminandone la durata fino al 3178.. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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