COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 3 Aprile 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale e)Reclamo proposto dal calciatore TALARICO Giacomo avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara STAZZANO – CASSANO disputatasi il 2/03/08 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone R .
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 3 Aprile 2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
e)Reclamo proposto dal calciatore TALARICO Giacomo avverso le decisioni del Giudice Sportivo in ordine alla gara STAZZANO – CASSANO disputatasi il 2/03/08 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone R .
Con il reclamo in oggetto, anticipato via fax in data 23/03/08 ed inviato a mezzo raccomandata spedita in data 25/03/08, il calciatore TALARICO Giacomo contesta la squalifica fino al 28/02/09 inflittagli dal Giudice sportivo e pubblicata in data 13/03/08 sul Comunicato Ufficiale N° 33 della Delegazione provinciale di Alessandria.
Il ricorrente ritiene eccessiva la punizione inflittagli dal Giudice sportivo in relazione ai fatti a lui attribuiti e contenuti nel rapporto di gara dell’arbitro che ha diretto la partita STAZZANO – CASSANO disputatasi il 2/03/08 nell’ambito del Campionato di Seconda Categoria – Girone R.
La Commissione disciplinare territoriale,
rilevato che il reclamo è stato proposto oltre il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione che si intende impugnare, con palese violazione del disposto normativo di cui all’art. 38 n° 2 del C.G.S.,
DICHIARA INAMMISSIBILE
il reclamo di cui trattasi, disponendo l’incameramento della tassa reclamo versata a mezzo assegno circolare dal ricorrente;
CONFERMA
la squalifica fino al 28/02/09 inflitta al giocatore TALARICO Giacomo.
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