COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 28 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: SAN PIO X LUCERA – U.S. FOGGIA del 2 Marzo 2008. (Reclamo della società San Pio X Lucera in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore LUCIANO Stefano di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 6.3.2008 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 28 marzo 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI Gara: SAN PIO X LUCERA - U.S. FOGGIA del 2 Marzo 2008. (Reclamo della società San Pio X Lucera in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore LUCIANO Stefano di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 45 del 6.3.2008 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come proposto; sentito l’Arbitro che ha reso supplemento di rapporto; ritenuto che viene richiesta la mera mitigazione della sanzione, riconosciuto dalla società reclamante lo scorretto comportamento del calciatore sanzionato; ritenuto che, quindi è opportuna la riduzione della inflitta squalifica DELIBERA 1) ridurre la squalifica irrogata a carico del calciatore LUCIANO STEFANO, da n. 3 a n. 2 giornate; 2) non addebitarsi la tassa di ricorso siccome parzialmente accolto.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it