COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 2/04/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.C. CASTELMOLA (ME) – AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DI RIPETIZIONE DELLA GARA – GARA 2^ DEL 01/03/2008 CASTELMOLA-DESPORT GAGGI C.U. 42 DEL 05/03/2008 Procedimento 179/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 2/04/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale A.C. CASTELMOLA (ME) – AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DI RIPETIZIONE DELLA GARA – GARA 2^ DEL 01/03/2008 CASTELMOLA-DESPORT GAGGI C.U. 42 DEL 05/03/2008 Procedimento 179/A Ricorre avverso la superiore decisione la Società Castelmola ritenendo che le responsabilità in ordine a quanto accaduto all’arbitro della gara, colpito violentemente alla testa con conseguente ripetuta perdita dei sensi per il forte dolore, cosa che determinava la sospensione della gara, sono da addebitare totalmente alla controparte. Chiede pertanto la ricorrente la revoca della decisione del Giudice di primo esame e l’assegnazione della vittoria per 3-0 come previsto dal C.G.S. Questa Commissione Disciplinare,letti gli atti ufficiali della gara, preliminarmente ha rilevato come ciascuna delle due società, la ricorrente con proprio reclamo l’altra con proprie controdeduzioni, abbia evidenziato a carico della società consorella motivi di responsabilità di portata tale da supportare la legittima richiesta di assegnazione della vittoria per 3-0 in favore della propria squadra. Considerato inoltre che il referto dell’arbitro non chiarisce del tutto la dinamica del fatto in esame, è stata disposta la sua convocazione nella riunione del 01/0/2008, ed in tale occasione, in ordine all’episodio che lo costringeva ad interrompere anticipatamente la gara, l’arbitro non è stato in grado di chiarire la dinamica dell’incidente né di precisare in alcun modo se il colpo ricevuto alla testa era conseguente al lancio di un oggetto contundente o all’aggressione di un qualche soggetto presente in campo. Lo stesso arbitro in corso di udienza ha anche negato quanto sostenuto dalla società Desport Gaggi in ordine alla presunta irregolarità della esecuzione del calcio d’angolo a seguito del quale la società Castelmola realizzava la sua seconda rete. Per tali motivi non può che rimanere condivisibile la decisione assunta dal Giudice di primo esame che, non potendo individuare specifiche responsabilità da addebitare all’una o all’altra delle società, disponeva la ripetizione della gara. P.Q.M. DELIBERA Di respingere l’appello inoltrata dalla società A.C. Castelmola e di disporre la ripetizione della gara a cura del Comitato Regionale, a porte chiuse. Per l’effetto, di addebitare alla società A.C. Castelmola la tassa reclamo di €.130,00 non versata.
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