COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 2/04/2008 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale U.S. Città di Giuliana (PA) – avverso squalifica calciatori Grimaldi A. sino al 31/12/09 e del calciatore Trapani V. sino al 30/06/2011- la perdita della gara 0-3 – Ammenda di Euro 250,00- Gara Città di Giuliana –Virtus Misilmeri del 09/03/08 – Campionato 3° Categoria – girone B – C.U. 29 del 12/03/08 Procedimento 87/B
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 2/04/2008
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
U.S. Città di Giuliana (PA) – avverso squalifica calciatori Grimaldi A. sino al 31/12/09 e del calciatore Trapani V. sino al 30/06/2011- la perdita della gara 0-3 – Ammenda di Euro 250,00- Gara Città di Giuliana –Virtus Misilmeri del 09/03/08 – Campionato 3° Categoria - girone B – C.U. 29 del 12/03/08
Procedimento 87/B
Con appello ritualmente proposto la società Città di Giuliana chiede una rivalutazione dei provvedimenti statuiti dal G.S. di 1° Grado perché l’arbitro ha enunciato dei fatti che non corrispondono alla realtà di quanto accaduto.
La Commissione Disciplinare letti i motivi di ricorso ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva:
Preliminarmente in merito alla perdita della gara nulla può essere statuito perché la società ricorrente non ha provveduto a mandare comunicazione del ricorso alla società Virtus Misilmeri, come dovuto, così come stabilito dall’Art. 46 comma 5 del C.G.S.
Per quanto riguarda la richiesta fatta dalla società Città di Giuliana relativamente al confronto tra l’arbitro e i calciatori Grimaldi e Trapani non può essere accolta perché non è previsto dalle norme federali vigenti in materia.
Relativamente a quanto statuito in merito alla responsabilità della Società ricorrente per i fatti accaduti si rileva che sono certamente censurabili ma ascrivibili limitatamente a quanto accaduto in prossimità del rettangolo di gioco.
In merito alla squalifica inflitta ai calciatori in epigrafe si precisa che i fatti accaduti descritti dal Direttore di gara non si prestano ad alcuna censura e che i provvedimenti presi dal G.S. di 1° grado vanno confermati sia per quanto riguarda il Calciatore Grimaldi Antonio che a seguito del provvedimento dell’arbitro reagiva con minacce assumendo un comportamento violento prendendo il braccio dello stesso e colpendolo con una leggera testata, sia per quanto riguarda il calciatore Trapani Vincenzo il quale colpiva con due violenti schiaffi il Direttore di gara provocandogli intenso dolore.
Questa Decidente
P.Q.M.
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile la richiesta di decisione della perdita della gara per i motivi di cui in narrativa;
di confermare le squalifiche dei calciatori Grimaldi Antonio e Trapani Vincenzo;
di ridurre la sanzione ad Euro 150,00;
Senza addebito di tassa.
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