COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ – 30k – e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 3/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 217 /stagione sportiva 2007/08 Gara Jolly Montemurlo – Montelupo (0-1) del 2/3/08. Campionato Allievi Regionali, in C.U. n.37 del 6/3/08 del C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org/ - 30k - e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 3/4/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI 217 /stagione sportiva 2007/08 Gara Jolly Montemurlo – Montelupo (0-1) del 2/3/08. Campionato Allievi Regionali, in C.U. n.37 del 6/3/08 del C.R.T. Reclama la società Jolly Montemurlo avverso la squalifica fino al 6/5/08 dell’allenatore sig. Pierozzi Pierluigi il quale “A fine gara teneva comportamento antisportivo e conseguentemente diseducativo nei confronti dei propri calciatori, perché li invitava a non stringere la mano al D.G. e, spintonandoli intimava loro di non parlargli in segno di evidente disprezzo”. La reclamante sostiene, in una copiosa memoria depositata dal proprio legale, che il Pierozzi, sostanzialmente, si è adoperato per evitare che i propri calciatori venissero a contatto con l’arbitro al fine di eliminare sul nascere ogni possibilità di frasi o gesti inidonei all’etica imposta dalla stessa società, in virtù dell’amarezza per una gara persa. Sostiene come nella motivazione della sanzione non vi sono frasi offensive verso il D.G. e chiede, in tesi la cassazione integrale della citata, in ipotesi una sua riduzione in termini temporali. Chiede inoltre di essere udita avanti alla C.D.T.T. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma sostanzialmente quanto già evidenziato in prime cure. La società reclamante è stata invitata all’udienza del 28/03/08 ove, per mezzo del legale di fiducia, ha sostanzialmente ribadito le proprie tesi difensive. La C.D.T.T. esaminati gli atti ufficiali motiva come segue. Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Rileva il Collegio come parte delle argomentazioni svolte nel presente giudizio sono prive di rilevanza ai fini del decidere. Infatti, occorre stabilire ed eventualmente sanzionare, il reale comportamento del Pierozzi al di là di valutazioni soggettive e di comportamenti in realtà non posti in essere. Fatto: a fine gara alcuni calciatori della società Jolly Montemurlo si sono avvicinati all’arbitro per chiedere delucidazioni riguardo ad un episodio della stessa. Orbene, al di là del modo con il quale i calciatori hanno interloquito con l’arbitro (viene usato il termine “garbatamente”), si ricorda che l’unico soggetto legittimato a parlare con lo stesso è il capitano della squadra. Da ciò deriva che l’arbitro non avrebbe dovuto intrattenersi per interloquire con altri calciatori oltre al capitano. Non solo, si ricorda ancora che il D.G. primo giudice in campo, prende le proprie decisioni in assoluta autonomia e non è tenuto né durante, né dopo la gara, a spiegare o giustificare il proprio comportamento. In altri termini, sia pure in un campionato giovanile come quello in oggetto, il compito dell’arbitro non è quello di svolgere una funzione pedagogica, ma quello di fare rispettare le regole sanzionando, se necessario, la loro violazione. Fatto: il Pierozzi allontanava i propri calciatori dall’arbitro intimandogli di non parlargli. Tale comportamento, sia pure esercitato forse in modo plateale, ben si raccorda con quanto evidenziato precedentemente in ordine all’unico soggetto legittimato ad interloquire con l’arbitro. Fatto: il Pierozzi pronuncia la frase “ lasciatelo perdere a quello”. Sul punto il Collegio non può tacere circa l’inopportunità della frase profferita dall’allenatore. Infatti, la stessa appare sicuramente lesiva del ruolo dell’arbitro, vuoi per l’espressione usata “a quello” come se si trattasse di un soggetto qualsiasi anziché del direttore di gara ovvero del soggetto che in quel momento rappresenta “l’Autorità”, vuoi perchè oltremodo sconveniente ed ineducata proprio in virtù del fatto che trattasi di giovani atleti che sicuramente vedono nel loro “mister” il proprio punto di riferimento sportivo. Il Collegio infine, evidenzia una sostanziale discrepanza fra il contenuto del rapporto arbitrale e la motivazione del G.S. in ordine al fatto dell’invito rivolto dal Pierozzi ai propri calciatori a non stringere la mano all’arbitro. Infatti, da un’attenta lettura del rapporto di gara, risulta testualmente: “…urlando loro “lasciatelo perdere a quello”!! Anche nei confronti di chi mi salutava stringendomi la mano…” A ben vedere non vi è un’ordine ben preciso rivolto dal Pierozzi ai propri calciatori di non stringere la mano all’arbitro come invece contestato, ma soltanto un invito generico (quindi rivolto a chi stringeva la mano all’arbitro, ma anche agli altri) a “lasciare perdere” il D.G. Non solo, ma nella motivazione della sanzione si sostiene che il Pierozzi avrebbe “spintonato” i propri calciatori, mentre invece, dal rapporto di gara, risulta che il Pierozzi ha provveduto ad “allontanare” i citati. Da un confronto fra i due termini non può non rilevarsi una notevole differenza in tema di “fisicità” del metodo usato dall’allenatore che appare sicuramente minore nel secondo rispetto alla prima. Il Collegio pertanto, pur rilevando che il comportamento del Pierozzi è stato assolutamente inidoneo per uno sportivo relativamente ai modi e per la frase pronunciata oltre che assolutamente sconveniente per il ruolo ricoperto, ritiene di delimitare tale comportamento entro canoni più lievi in tema di durata della sanzione rispetto a quella inflitta dal G.S. P.Q.M. La C.D.T.T. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica del sig. Pierozzi Pierluigi dall’iniziale data del 6/5/08 alla data del 6/4/08. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.
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