COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 079 del 28/03/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ A.S.D. CASTEL DI LAGO E DAL CALCIATORE IN PROPRIO MADAMI STEFANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTEL DI LAGO – NUOVA CASTEL TODINO DISPUTATA IL 23.02.2008 AD ARRONE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 70 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 27.02.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA).

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 079 del 28/03/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 2ª CATEGORIA NEI RECLAMI PROPOSTI DALLA SOCIETA’ A.S.D. CASTEL DI LAGO E DAL CALCIATORE IN PROPRIO MADAMI STEFANO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CASTEL DI LAGO – NUOVA CASTEL TODINO DISPUTATA IL 23.02.2008 AD ARRONE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 70 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 27.02.2008 PUBBLICATO IN PARI DATA). •PER AMMENDA DI €. 1.200,00; •PER PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA DELLA GARA; •PER SQUALIFICA INFLITTA AL CAMPO PER DUE GIORNATE; •PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SINIBALDI MIRKO FINO AL 31.12.2011; •PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MARINI CRISTIANO FINO AL 30.12.2008; •PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PERUZZI MATTEO PER SEI GIORNATE DI GARA; •PER SQUALIFICA INFLITA AL CALCIATORE MADAMI STEFANO FINO AL 30.09.2008; •PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PROIETTI MICHAEL FINO AL 30.09.2008; •PER SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE TROTTI GINO FINO AL 30.09.2008; •PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE GUARNIERI FLORINDO FINO AL 30.06.2008; •PER INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE CENTANNI SERGIO FINO AL 30.06.2008; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.03.08, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società ed il calciatore Madami Stefano in proprio, adducendo i seguenti motivi: eccessività delle sanzioni e riduzione delle medesime. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA: - Preliminarmente si dispone la riunione per connessione dei due reclami. - Ciò premesso, questa Commissione rileva che il direttore di gara ha integralmente confermato alla Commissione stessa quanto dal medesimo dichiarato nel referto circa il comportamento assunto nei suoi confronti dai calciatori, dirigenti ed allenatore della società A.S.D. Castel Di Lago, escludendo altresì eventuali errori nell’identificazione degli autori dei vari episodi contestati. - I fatti sono oggettivamente gravi ed indicativi di un atteggiamento estremamente antisportivo e violento posto in essere da gran parte dei componenti della squadra, oltreché da alcuni dirigenti della stessa società. - Le sanzioni inflitte dal G.S. sono congrue rispetto ai fatti in contestazione e come tali meritevoli di integrale conferma. P.Q.M. respinge i reclami riuniti, confermando le sanzioni inflitte dal G.S. _ ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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