COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 3 Aprile 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti dei signori ALBERTAZZI Giancarlo, NEGRI Valerio e della Società ASCA e ARNUZZESE.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 3 Aprile 2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale a) Deferimento da parte della Procura Federale nei confronti dei signori ALBERTAZZI Giancarlo, NEGRI Valerio e della Società ASCA e ARNUZZESE. Con atto del 22 febbraio 2008 la Procura Federale deferiva gli indicati soggetti a questa Commissione Disciplinare per rispondere: --il signor Giancarlo Albertazzi, presidente della società ASCA per la violazione dell’articolo 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’articolo 38, comma 1 NOIF e articolo 38 comma 1 Regolamento del Settore Tecnico; -il signor Valerio Negri, presidente della società ARNUZZESE per la violazione dell’articolo 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all’articolo 38, comma 1 NOIF e articolo 38 comma 1 Regolamento del Settore Tecnico; -la società sportiva ASCA per la violazione dell’’articolo 2 comma 4 del C.G.S: previgente oggi articolo 4 comma 1 CGS; - la società sportiva ARNUZZESE per la violazione dell’’articolo 2 comma 4 del C.G.S: previgente oggi articolo 4 comma 1 CGS. Il deferimento traeva origine dall’avere i soggetti indicati – e così quanto alla società ASCA e al suo Presidente nel periodo agosto-ottobre della stagione 2006/7 e quanto alla società ARNUZZESE e al suo Presidente nel periodo successivo della medesima stagione sportiva- utilizzato quale allenatore il signor Emanuele Panizza, privo di regolare tesseramento. Nella seduta del 28 marzo 2008 avanti alla Commissione Disciplinare sono comparsi il Signor Giancarlo ALBERTAZZI, in proprio e quale presidente della ASCA, il signor Valerio NEGRI in proprio e in qualità di Presidente della ARNUZZESE... E’ altresì presente per la Procura Federale l’Avv. S. Papa, il quale – dopo la lettura dei capi di imputazione – svolgeva la propria relazione e formulava le richieste come da verbale in atti. Il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva gli incolpati della possibilità di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti). Le parti concordavano, quindi, l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il signor Giancarlo ALBERTAZZI, Presidente della società ASCA: inibizione per mesi uno; - per il signor Valerio NEGRI, Presidente della società ARNUZZESE: inibizione per mesi uno e giorni dieci; - per la società ASCA.: ammenda di Euro 180,00; -per la società ARNUZZESE: ammenda di Euro 200. Alla luce di quanto precede, e segnatamente dell’accordo intervenuto tra il rappresentante della Procura Federale e ciascuno degli incolpati, considerato che le sanzioni sopra riportate appaiono congrue alla gravità dei fatti, il procedimento può essere definito a norma dell’art. 23 C.G.S. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare -DELIBERA di applicare a carico degli incolpati le seguenti sanzioni: -al signor Giancarlo ALBERTAZZI Presidente della società ASCA viene inflitta la sanzione dell’inibizione per mesi uno a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione sul Comunicato Ufficiale; al signor Valerio NEGRI Presidente della società ARNUZZESE viene inflitta la sanzione dell’inibizione per mesi uno e giorni dieci a decorrere dalla pubblicazione della presente decisione sul Comunicato Ufficiale; -alla società ASCA viene inflitta la sanzione dell’ammenda di euro 180,00; -alla società ARNUZZESE viene inflitta la sanzione dell’ammenda di euro 200,00
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