COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DELL’8 APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 171 della società A.S.D. SILANA 1947 avverso la regolarità della gara La Sportiva Cariatese – Silana 1947 (3 – 2) del 30.03.2008 Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore COVONE Stefano.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 125 DELL’8 APRILE 2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 171 della società A.S.D. SILANA 1947 avverso la regolarità della gara La Sportiva Cariatese – Silana 1947 (3 – 2) del 30.03.2008 Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore COVONE Stefano. LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che la società A.S.D. Silana 1947 con il reclamo proposto chiede la vittoria a tavolino della gara La Sportiva Cariatese – Silana 1947 del 30.03.2008 per posizione irregolare del calciatore Covone Stefano poiché, a detta della reclamante, non sarebbe autorizzato ai sensi dell’art. 34, comma 3 delle N.O.I.F.; rilavato che quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti, infatti, il calciatore Covone Stefano è stato regolarmente autorizzato ai sensi dell’art. 34, comma 3 delle N.O.I.F. (cfr. C.U. n° 120 del 26.03.2008) e quindi aveva titolo per partecipare alla gara del 30.03.2008; Che, pertanto, in reclamo è infondato; P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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